Intelligenza Artificiale
Quando si parla di proprietà intellettuale, diritto d’autore e intelligenza artificiale generativa, una domanda ricorrente riguarda proprio a chi attribuire la paternità dell’opera creata da una GenAI sulla base di prompt immessi da una persona fisica.
A chi è riferibile il copyright? Qual è il confine tra il contributo umano e quello dell’intelligenza artificiale, tale da determinare o meno il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera frutto di una massiccia elaborazione di dati?
Negli Stati Uniti sono emersi diversi casi che hanno richiesto la risoluzione del quesito, e in generale i punti cardine che orientano attualmente il Copyright Office sono i seguenti:
Un esempio che conferma questi punti chiave è il recente caso di Jason M. Allen, un artista del Colorado (USA) che attraverso lo strumento di GenAI di Midjourney ha creato l’opera “Théâtre d’Opéra Spatial”: un’opera totalmente digitale che, però, ha l’aspetto di un dipinto ad olio.
Ma si può davvero dire che sia stato Jason M. Allen a creare l’opera?
Secondo il Review Board of the United States Copyright Office no.
La vicenda inizia nel 2022, quando Allen avvia la procedura per vedersi attribuito il copyright sull’opera “Théâtre d’Opéra Spatial”, senza tuttavia specificare che l’opera era l’output dei prompt (più di 624) che l’artista aveva immesso in un sistema di intelligenza artificiale, e che il suo intervento era subentrato solo successivamente attraverso l’utilizzo di Photoshop per rimuovere i difetti e aggiungere ulteriori contenuti visivi (queste informazioni sono emerse solo nel corso dell’iter burocratico per ottenere il copyright).
Esaminata la richiesta di Allen, il Copyright Office rifiuta di riconoscere il pieno diritto d’autore all’artista sull’opera, escludendo dalla copertura del copyright tutti i caratteri dell’opera generati dall’intelligenza artificiale.
A nulla sono valse le richieste di Allen di riconsiderare il diniego del copyright: il 5 settembre 2023, infatti, il Review Board of the United States Copyright Office si è pronunciato definitivamente, confermando la decisione del Copyright Office di respingere la richiesta di Allen di attribuzione del copyright sull’interezza di “Théâtre d’Opéra Spatial”.
Secondo il Board l’opera conterrebbe una mole di contenuti generati dall’intelligenza artificiale, tale da dover essere oggetto di una dichiarazione specifica (“disclaimer”) nel form di richiesta di attribuzione del copyright: poiché Allen ha rifiutato di introdurre il disclaimer nella sua richiesta al Copyright Office, l’Ufficio gli ha negato il riconoscimento del diritto d’autore sull’opera.
Il Board, di fatto, si è attenuto all’interpretazione da parte delle Corti statunitensi del Copyright Act, secondo cui sono tutelate le opere dell’ingegno (“works of authorship”) create su qualsiasi supporto tangibile, intendendosi per “opera dell’ingegno” una creazione che sia il frutto della capacità intellettuale, creativa e artistica di un individuo umano.
Infine, sempre aderendo all’orientamento del Copyright Office e del case-law, il Board ha riconosciuto che i prompt immessi da Allen nel tool di Midjourney avrebbero potuto essere oggetto di una specifica tutela come opera letteraria, ma non essendo stati oggetto di richiesta espressa di attribuzione del copyright non c’è stata una pronuncia a riguardo. Così come non si è entrati nel merito dell’entità del contributo (e quindi dalla sua tutelabilità) apportato dalle modifiche di Allen nella post-produzione dell’opera per mezzo di Photoshop.
Nella foto Jason M. Allen: possiamo definirlo autore dell'opera “Théâtre d’Opéra Spatial”?
Prendendo alla lettera la legge italiana sul diritto d’autore, sono coperte da tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, realizzate in qualunque forma di espressione, negli ambiti della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della cinematografia, ma non solo: da più di 20 anni sono protetti dal diritto d’autore anche i software e i database (questi ultimi laddove, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell’autore).
Sebbene si torni al concetto centrale di “opera dell’ingegno”, però, l’orientamento italiano è attualmente opposto a quello statunitense: il rilievo che le Corti italiane danno alla creatività abbraccia un ambito di applicazione più ampio, riconoscendo la possibilità di tutelare ai sensi del diritto d’autore l’opera creata da una GenAI, attribuendone il copyright a colui che si è servito dell’intelligenza artificiale per dare espressione alla sua arte.
Certo, il copyright non è attribuito a priori, indistintamente a chiunque faccia uso dell’intelligenza artificiale. Il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera andrà valutato caso per caso, sulla base del “tasso di creatività”.
Qualora risulti che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ha di fatto assorbito l’elaborazione creativa dell’artista, rendendo il contributo umano irrisorio, il diritto d’autore non potrà essere riconosciuto alla persona fisica che si è limitata a servirsi “passivamente” di un tool tecnologicamente avanzato. Al contrario, però, se l’artista è stato capace di dirigere, istruire, correggere, utilizzare l’intelligenza artificiale consapevolmente e sapientemente, questa attività è considerata come parte integrante dell’opera, senza la quale l’output non sarebbe stato realizzato.
E così, attribuendo rilievo allo sforzo intellettuale dell’artista che immette gli input, si riconosce che l’ideazione e la formulazione dei prompt costituiscono espressione di un concetto artistico, un pensiero, un modo soggettivo e personale dell’autore di esprimere un’idea, meritevole di tutela legale ai sensi del diritto d’autore italiano.
Ne discende che attualmente, le opere create dall’intelligenza artificiale godono di una maggiore tutela in Italia rispetto agli Stati Uniti. O meglio: gli artisti che si servono di tool di IA generativa per esprimere la loro arte sono più efficacemente tutelati in Italia, in quanto viene riconosciuto loro sia il diritto di paternità dell’opera, sia – e questo è un aspetto tutt’altro che trascurabile – i diritti di sfruttamento economico dell’opera stessa.
Un simile approccio sembrerebbe più sano a quello maggiormente restrittivo adottato dal Copyright Office: il diniego di attribuzione del copyright a una porzione di opere che, benché siano create da una macchina, esistono e sono potenzialmente in aumento nel prossimo futuro, non fa che creare una lacuna di tutela legale che non giova agli artisti, e che anzi, potrebbe precludere lo sviluppo di nuove forme di espressione, di nuove e diverse skill che meriterebbero di essere quantomeno esplorate in futuro.
La piattaforma Midjourney da cui sono stati generati i prompts per creare l'opera
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