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Licenze Creative Commons: come proteggere legalmente un’idea su Internet?

Nell’era di Internet il processo creativo si alimenta grazie alla condivisione delle idee. I Social Network ne sono l’esempio più concreto.

Quindi come proteggere la proprietà intellettuale e come proteggere legalmente un’idea senza interrompere questo flusso di condivisione che, in molti casi, è fonte di guadagno per chi lo ha generato?

La risposta risiede in un nuovo paradigma del diritto d’autore, che ribalta gli schemi su cui sono da sempre fondate le normative del settore. Si parla al riguardo di “Permesso d’autore” o “Copyleft”, proprio per sottolineare il superamento del vecchio concetto di “Copyright”, non più adatto all’era di internet.

L’espressione Copyleft è ormai associata alle licenze “Creative Commons”, ideate dall’organizzazione statunitense  “Creative Commons Foundation”.

L’obiettivo è di predisporre licenze d’uso simili a quelle già utilizzate nel campo delle licenze del software libero, allineandosi così ai principi base del web da sempre fondato sulla libera circolazione di idee.

Licenze Creative Commons: come funzionano?

Le Licenze Creative Commons rappresentano un ibrido fra due mondi opposti: quello del diritto d’autore e del pubblico dominio, entrambi inadatti, per ragioni diverse, a gestire la proprietà intellettuale nell’era di internet.

Da un parte il diritto d’autore, con le sue norme restrittive che prevedono poche ipotesi di fair use, intese come circostanze in cui un’opera, sia pure soggetta a copyright, possa essere riprodotta sulla base di particolare cause di giustificazione (esempio: uso didattico).

Dall’altro, il pubblico dominio, limitante di per sé perché generalmente connesso ad opere del passato, ma in ogni caso non tutelante per il creatore dell’opera o del contenuto che ne perde interamente il controllo.

Le Licenze Creative Commons si pongono in mezzo a questi due mondi: con esse l’autore decide di rinunciare volontariamente alla parte patrimoniale del copyright (quindi al compenso derivante direttamente da questa rinuncia), e allo stesso tempo mette a disposizione della collettività la sua opera fissando però alcune condizioni del suo utilizzo.

Sono proprio queste condizioni che vanno a comporre le Licenze Creative Commons in una serie di clausole, creando una struttura modulare adattabile alle specifiche esigenze.

Licenze Creative Commons: quali sono le sue clausole?

Nello specifico le clausole delle Licenze Creative Commons sono 4, di cui una necessaria (quindi sempre presente) e le altre 3 facoltative in relazioni a quali sono le restrizioni scelte dal licenziante.

  • CLAUSOLA DI ATTRIBUZIONE (sigla “BY”): è, come detto, la clausola necessaria che consiste nell’obbligo, per chi riproduce l’opera, di “riconoscere una menzione di paternità adeguata”. In linea generale andrà citato il nome dell’autore e il titolo dell’Opera, se indicato. Inoltre, sarà onere di chi utilizza l’opera non lasciare intendere che vi sia un qualche avallo dell’autore all’uso a cui si sta destinando l’opera. Quest’obbligo è comprensibile se si pensa al concetto stesso di Copyleft: l’autore non ha più il pieno controllo sull’uso che verrà fatto dell’opera, che potrebbe essere ad esempio accostata a prodotti e servizi non conformi alla sua sensibilità o al suo gusto.
  • CLAUSOLA NON COMMERCIALE (sigla “NC”): è la prima clausola facoltativa, che permette il riutilizzo dell’opera a condizione che ciò non avvenga per fini di lucro. Quindi non sarà concesso l’utilizzo di una foto con clausola NC all’interno della copertina di un libro venduto su un marketplace. Esiste però una eccezione per le opere musicali, laddove però si ottenga il consenso dell’autore e si proceda con il pagamento di un compenso. Una fattispecie che evidentemente richiama i canoni classici del Copyright.
  • CLAUSOLA “SHARE ALIKE” (sigla “SA”): traducibile con l’espressione “Condividi allo stesso modo” per cui se si modifica o trasforma il materiale, il nuovo contributo dovrà essere distribuito con la stessa Licenza Creative Commons dell’opera originaria. Si dovrà poi fare esplicita menzione delle modifiche effettuate. Per esempio in caso di traduzione si dovrebbe apporre la dicitura “questa è la traduzione in Inglese dell’Opera Originaria”.
  • CLAUSOLA “NON OPERE DERIVATE” (sigla “ND”): in questo caso non sono ammesse modifiche: l’opera dovrà essere sempre distribuita nella sua forma originale e sono vietate restrizioni aggiuntive come nuovi vincoli giuridici o misure tecnologiche che hanno l’effetto di generare altrettanti vincoli giuridici. Per ovvi motivi questa clausola è incompatibile con quella precedente.

Licenze Creative Commons e “Copyleft” personalizzato

Sarà quindi importante comporre attentamente la Licenza Creative Commons, scegliendo le clausole più adatte allo scopo di condivisione e distribuzione che vogliamo perseguire con la concessione d’uso delle nostre opere.

A tal fine, lo Studio Legale è in grado di seguire e consigliare il cliente nella selezione delle clausole, con l’importante precisazione che le Licenze Creative Commons non rappresentano l’unico Copyleft possibile.

L’autore infatti è libero di creare un “Copyleft” personalizzato, a patto che i termini per la licenza d’uso delle opere siano trascritte all’interno del sito web o della piattaforma digitale in cui le stesse opere sono diffuse, così da rendere informati gli utenti sulle loro condizioni di utilizzo.

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