Network security NIS2
In un contesto globale dove il costo medio di un data breach si aggira sui 4,44 milioni di dollari (superando i 10 milioni negli USA) e il ciclo di identificazione e contenimento richiede mediamente 241 giorni (IBM – Cost of a Data Breach Report 2025), l’Italia e l’Europa rispondono con il recepimento della Direttiva NIS2 tramite il D.lgs. 138/2024.
La normativa ridefinisce il perimetro di sicurezza nazionale coinvolgendo oltre 20.000 organizzazioni, spinte dalla necessità di fronteggiare minacce sempre più sofisticate: si stima che entro il 2031 i danni da ransomware toccheranno i 256 miliardi di dollari con un attacco ogni 2 secondi, mentre il 16% delle attuali violazioni sfrutta già l’Intelligenza Artificiale (phishing avanzato, deepfake), colpendo per il 97% realtà prive di adeguati controlli di accesso. Abbandonando il vecchio sistema di designazione individuale, il decreto introduce la “soglia dimensionale” (size-cap rule) e amplia i settori coinvolti, includendo ora anche la Pubblica Amministrazione locale e filiere critiche come quella dei rifiuti e della ricerca.
Questo articolo analizza i criteri di identificazione, la distinzione tra soggetti essenziali e importanti, i rischi della supply chain e i nuovi obblighi operativi introdotti dalle determinazioni ACN di aprile 2025 (Determinazione ACN 379907/2025).
Mentre la precedente direttiva NIS1 ha mostrato limiti applicativi dovuti a una frammentazione disomogenea tra gli Stati membri, la Direttiva NIS2 (2022) punta a garantire un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione Europea adottando un approccio multirischio. L’identificazione dei soggetti tenuti al rispetto della normativa non è più discrezionale, ma si fonda su criteri oggettivi definiti dall’articolo 3 del Decreto Legislativo. Il nuovo decreto applica la cosiddetta regola della soglia dimensionale (size-cap rule), incrociando l’appartenenza a settori specifici con le dimensioni dell’organizzazione.
Per rientrare nel perimetro NIS2, un’organizzazione deve generalmente soddisfare due requisiti concomitanti:
Le Eccezioni alla regola dimensionale
Il legislatore ha stabilito che alcuni soggetti rientrino nel perimetro di applicazione indipendentemente dalle dimensioni (includendo quindi anche micro e piccole imprese) qualora la loro attività sia ritenuta critica per l’ecosistema digitale o statale. Tra questi figurano:
È inoltre prevista una clausola di salvaguardia, i cui criteri sono stati definiti dal DPCM n. 221/2024. Tale clausola permette alle imprese facenti parte di gruppi di richiedere l’esenzione dagli obblighi se sono in grado di dichiarare e dimostrare la totale indipendenza dei propri sistemi informativi e delle proprie attività rispetto alla capogruppo o alle imprese collegate. Si tratta di criteri particolarmente restrittivi, poiché l’indipendenza deve essere assoluta sia a livello informatico che operativo.
Per una disamina completa su cosa cambia con la nuova normativa e sulle tempistiche di applicazione, ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento: Direttiva NIS 2: cos’è, a chi si rivolge e entrata in vigore.
Come funziona per le società collegate al settore pubblico?
L’allegato 4 prevede che rientrino nell’ambito NIS2 anche le “società in house”, società partecipate e società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. A tal riguardo occorre precisare che la normativa italiana fornisce le seguenti definizioni:
28 febbraio: la scadenza annuale per il mantenimento della conformità
La conformità alla NIS2 non si esaurisce con la prima registrazione, ma richiede una manutenzione costante. L’articolo 7 stabilisce un ciclo ricorrente: dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno (incluso il 2026), tutte le organizzazioni che rientrano nel perimetro devono tassativamente aggiornare o confermare la propria registrazione sulla piattaforma ACN.
È fondamentale comprendere che questo adempimento è obbligatorio anche se la vostra organizzazione non ha subito cambiamenti rispetto all’anno precedente. La procedura serve a ri-certificare la validità dei dati in possesso dell’Agenzia e a garantire che il canale di comunicazione per le emergenze sia attivo.
Come procedere all’aggiornamento annuale?
L’accesso al Portale dei Servizi ACN avviene tramite autenticazione forte (SPID o CIE) da parte del Punto di Contatto designato o del suo Sostituto. La procedura prevede:
La procedura si conclude formalmente solo quando lo stato della pratica passa a “Sottomessa”.
contatti) determinano direttamente la classificazione dell’ente (Soggetto Essenziale o Importante) e, di conseguenza, il perimetro degli obblighi applicabili in termini di misure tecniche di sicurezza, tempistiche di notifica degli incidenti e responsabilità degli organi direttivi. Inoltre, il mancato aggiornamento entro i termini espone l’organizzazione a sanzioni amministrative pecuniarie specifiche per la violazione dell’obbligo di registrazione.
L’obiettivo primario della Direttiva NIS2, come anticipato, è garantire un livello comune elevato di cybersicurezza in tutta l’Unione Europea, superando la frammentazione della precedente normativa per migliorare il funzionamento del mercato interno. Il legislatore non richiede più solo una protezione tecnica dei perimetri aziendali, ma impone un cambio di paradigma culturale e operativo fondato su quattro pilastri strategici qui riassunti.

Una delle novità strutturali è il superamento della vecchia logica OSE/FSD a favore di una classificazione binaria: Soggetti Essenziali e Soggetti Importanti. Sebbene entrambi debbano rispettare i medesimi requisiti tecnici di sicurezza e di notifica degli incidenti, la distinzione è fondamentale poiché determina il regime di vigilanza (controllo) e l’entità delle sanzioni amministrative.
Mentre i Soggetti Essenziali sono sottoposti a una vigilanza proattiva (ex ante), che include audit regolari e ispezioni a prescindere dal verificarsi di incidenti, per i Soggetti Importanti la vigilanza è reattiva (ex post), scattando solo qualora l’autorità riceva segnalazioni o abbia evidenza di una non conformità.

| Settori Tipici (Esempi) | Energia, Trasporti (Aereo, Ferroviario, Mare), Banche, Sanità, Acqua, Infrastrutture Digitali (Cloud, Data Center), Spazio, PA Centrale. | Servizi Postali, Gestione Rifiuti, Chimica, Alimentare, Manifatturiero (Dispositivi medici, Computer, Veicoli), Digital Providers (Motori di ricerca, Social Network). |
| Regime di Vigilanza | Proattiva (Ex Ante): Ispezioni, audit e verifiche periodiche da parte di ACN. | Reattiva (Ex Post): Interventi dell’autorità solo in caso di incidenti o segnalazioni di violazione. |
| Sanzioni Pecuniarie Max | Fino a 10.000.000 € o 2% del fatturato annuo globale. | Fino a 7.000.000 € o 1,4% del fatturato annuo globale. |
Un aspetto spesso sottovalutato della NIS2 è l’estensione “di fatto” del perimetro normativo attraverso il concetto di Supply Chain Security. L’articolo 24 del decreto impone ai soggetti NIS di gestire i rischi legati alla sicurezza della propria catena di approvvigionamento.
Ciò comporta due conseguenze dirette:
La NIS2 riconosce che molti attacchi informatici non colpiscono l’obiettivo direttamente, ma passano attraverso i fornitori più vulnerabili (c.d. Supply Chain Attacks).

L’adeguamento alla NIS2 non è un’attività puntuale, ma un processo evolutivo scandito da scadenze precise. Le recenti determinazioni ACN hanno chiarito la roadmap operativa per i soggetti essenziali e importanti, delineando una “terza fase attuativa” che richiede un approccio strutturato:
Governance e Responsabilità: il ruolo del Board
La NIS2 impone un cambio di paradigma nella governance aziendale. Il CDA e la Direzione non possono più delegare “in bianco” la sicurezza informatica, ma assumono un ruolo attivo e sanzionabile:
Approccio Multirischio e Gestione degli Incidenti
Il Regolamento NIS2 e il D.Lgs impongono un approccio multirischio (all-hazards). Questo include una valutazione integrata della sicurezza della supply chain, considerando le vulnerabilità dei fornitori e i rischi legati ai prodotti TIC.
Dal SOC alla Governance: un esempio pratico La NIS2 non chiede necessariamente SOC tecnicamente più veloci, ma richiede una governance più matura. Prendiamo ad esempio i tempi di contenimento. In un modello tradizionale, un incidente tecnico “medio” potrebbe essere gestito il giorno lavorativo successivo. Con la NIS2, questo approccio potrebbe non essere più conforme. La norma introduce il concetto di significatività, che va oltre la severità tecnica e include:
Di conseguenza, il “T0” (tempo zero) non è più solo un timestamp tecnico del SOC, ma un momento organizzativo in cui la significatività deve essere valutata in parallelo alla severità tecnica, coinvolgendo esperti legali e mappando l’evento sugli incidenti tipizzati ACN (IS-1, IS-2, ecc.). È necessaria, quindi, un’escalation chiara verso il board per prendere decisioni rapide da cui scattano precise responsabilità di notifica.
Per una guida dettagliata sui passi operativi da compiere dopo l’identificazione, leggi il nostro articolo dedicato: Adeguamento NIS 2: cosa fare dopo la registrazione.
La direttiva NIS2 rappresenta molto più di un semplice obbligo normativo o un esercizio di registrazione documentale. Essa incarna un autentico cambio di paradigma nella concezione della sicurezza aziendale moderna. Attraverso i suoi requisiti integrati e l’approccio basato sul rischio, la NIS2 trasforma la cybersecurity da compartimento isolato a elemento strutturale dell’organizzazione, coinvolgendo attivamente governance, processi decisionali, cultura aziendale e compliance normativa.
Le organizzazioni che comprenderanno questa transizione fondamentale potranno non solo raggiungere la conformità, ma ottenere un reale vantaggio competitivo. Nell’era digitale attuale, caratterizzata da minacce sempre più sofisticate, adottare il paradigma NIS2 significa abbracciare una visione strategica della sicurezza in cui resilienza, responsabilità condivisa e miglioramento continuo diventano pilastri portanti di un’azienda realmente protetta e preparata ad affrontare le sfide future.
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